Corte di Cassazione – contratti bancari e contratti finanziari – derivati finanziari SWAP – IRS – nullità derivati – indeterminatezza derivati finanziari – indeterminatezza SWAP – analisi derivati finanziari – Mark to market – cassazione sentenze derivati finanziari
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7368 del 19.03.2024, si è soffermata nuovamente in materia di contratti derivati, in tema di mark to market e costi impliciti.
Il contratto analizzato non menzionava il mark to market e i costi impliciti e mancava di conseguenza di esplicitare il fair value, ovvero il valore negativo del derivato.
“Col secondo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., 14 18, 1325 e 1346 c.c.
Ci si suole che la Corte distrettuale abbia affermato che l’indicazione del mark to market, inteso come valore negativo per il cliente, non era un elemento essenziale del contratto la cui mancata menzione potesse determinare la nullità del negozio per difetto di causa o per indeterminatezza dell’oggetto.
Si deduce, altresì che la banca era tenuta a indicare gli elementi causali del contratto al fine di far comprendere all’investitore l’alea contrattuale; infatti, secondo l’istante, il riconoscimento normativo della causa del contratto «risiede nella razionalità dell’alea, cioè nella sua misurabilità e conoscibilità, non essendo meritevole di tutela un negozio in cui vi siano alee ignote ad uno dei contraenti e/o estranee all’oggetto dell’accordo».
Viene osservato che il contratto di swap concluso dalla ricorrente mancava non solo dell’indicazione del mark to market, ma, altresì, dell‘esplicitazione della «commissione implicita» applicata dalla banca, della rappresentazione del fatto che il contratto non era par, dell’individuazione dei criteri per determinare il «tasso parametro cliente» e i «tassi forward», della determinazione del valore del derivato al momento della stipula (pricing) e della prospettazione degli scenari probabilistici.
2.1. Il motivo appare fondato”.