Tribunale di Brindisi e contratti bancari, cessione dei crediti in blocco, mutuo condizionato e titolo esecutivo c.d. complesso, commercialsita professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, necessari requisiti ex art. 474 c.p.c., anatocismo mutuo alla francese
Tribunale di Brindisi, 31 marzo 2026, sentenza n. 465:
“Né, diversamente dalla fattispecie del mutuo condizionato, “vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma”.
Solo in tale ipotesi il mutuo si configurerebbe come idoneo titolo esecutivo solo se di tipo complesso e, quindi, abbisognante della forma qualificata di cui all’art. 474 cpc per ogni suo elemento costitutivo.
Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l’idoneità della cessione ex art. 1260 e ss e.e. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell’istituto di credito mutuante – a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo esecutivo negoziale di tipo complesso.
Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, la cessionaria [. . .] ai fini dell’intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e della successiva azione esecutiva, a parere di questo Giudice non poteva e non può avvalersi dei requisiti di forma del contratto di mutuo del 18.07.2024 nominativamente intestato all’istituto bancario cedente [. . .] laddove invece il contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB del [. . .] intestato alla medesima non riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ad implementazione del suindicato atto pubblico di mutuo fondiario, ai fini della configurabilità e sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo negoziale complesso.
Il predetto difetto dei requisiti formali prescritti dall’art. 474 c.p.c. con riguardo alla cessione in blocco ex art. 58 TUB in esame, a parere di questo Giudice, determina l’insussistenza nel caso di specie di titolo esecutivo negoziale c.d. complesso.
Ragion per cui, in assenza di un provvedimento giudiziale atto a sostituire l’originario titolo esecutivo negoziale (monostrutturato) con quello di formazione giudiziale contemplato dall’art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c., deve concludersi che, alla data di notifica dell’intimazione di pagamento opposta ed all’attualità, non sussisteva e non sussiste un valido titolo esecutivo in favore della cessionaria [. . .] idoneo a legittimare la valida ed efficace formulazione del precetto ex art. 480 c.p.c.
Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata dall’attore nei limiti di quanto quivi argomentato e, dunque, per insussistenza dei presupposti formali prescritti dagli artt. 474 e 480 c.p.c.”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo condizionato e titolo esecutivo c.d. complesso
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