Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1165 del 5 agosto 2019, stabilisce che le pattuizioni del conto corrente ordinario si estendono anche al collegato conto anticipi, rappresentando di fatto un unico rapporto bancario, essendo il conto anticipi un mero sotto-conto.
Il conto anticipi è privo di autonomia strutturale e funzionale, perché costituisce uno strumento tecnico finalizzato alla realizzazione di un’operazione di apertura di credito, che, in quanto tale, è pur sempre accessoria rispetto al rapporto principale di conto corrente.