Tribunale di Catanzaro, contratti bancari, mutuo condizionato, atto pubblico, attestazione trasferimento somma mutuata, titolo esecutivo, nullità, deposito cauzionale infruttifero
Tribunale di Catanzaro, 10.06.2024, ordinanza n. 7046:
“Applicando gli esposti principi al caso sottoposto alla cognizione di questo Collegio, nonostante sia incontestato il perfezionamento del contratto di mutuo, non può non fare a meno di darsi rilievo agli ulteriori adempimenti negoziali pattuiti, dai quali si evince chiaramente che, al momento della stipula dell’atto pubblico notarile, la parte mutuataria non si trovava nella disponibilità della somma mutuata.
Conseguentemente il G.E. non avrebbe dovuto riconoscere efficacia esecutiva all’atto pubblico nel quale è cristallizzato il contratto di mutuo fondiario in quanto dal tenore dell’atto medesimo non emerge l’insorgenza, a carico del mutuatario, di obbligazione restitutoria certa, liquida ed esigibile.
Piuttosto per agire esecutivamente il creditore avrebbe dovuto dotarsi di un ulteriore titolo esecutivo (i.e. l’atto di erogazione e quietanza delle somme) successivo al deposito infruttifero, collegato con il mutuo e stipulato anch’esso nelle forme di atto pubblico notarile ovvero di scrittura privata autenticata ex art. 474 co 2 c.p.c.
Né, d’altronde, a paralizzare l’eccezione vale la circostanza – pure evidenziata dalla difesa di parte reclamata – che le somme siano state incontestatamente versate, tant’è vero che – aggiunge il Collegio – il credito ha ad oggetto la restituzione di una parte del mutuo stesso.
Ciò non priva, infatti, l’opposizione del fumus di fondatezza che le è proprio e al cui esame si deve procedere in questa fase.
Il giudizio di opposizione all’esecuzione, infatti, tende prioritariamente ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo – costituito, come detto, dall’atto di erogazione e quietanza a seguito di svincolo delle somme di nuovo di proprietà della Banca, per effetto del deposito – che, nel caso di specie, non è stato versato in atti dalla creditrice.
Il reclamo va, pertanto, accolto sicché il Collegio non può che riformare l’ordinanza reclamata e disporre la sospensione della procedura esecutiva, per come richiesto dalla parte reclamante”.