Tribunale di Roma, contratti bancari, BHW, titolo esecutivo, precetto respinto, opposizione fondata, contratti mutuo BHW, analisi mutuo BHW
Tribunale di Roma sentenza n. 15567 del 15/10/2024:
“L’opposizione è fondata in relazione al motivo – logicamente prioritario – sopra riportato sub 3) riferito alla contestata idoneità degli atti posti a fondamento del precetto a valere come titolo esecutivo, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze fatte oggetto di domanda.
(…) – l’atto pubblico di consenso a iscrizione d’ipoteca del 10.11.2020 sottoscritto dalla società cooperativa (…), recependo il coevo contratto di mutuo fondiario, non evidenzia l’attuale erogazione della somma a favore della parte mutuataria ed, anzi, alcune disposizioni contenute in esso hanno, come presupposto, la previsione di un lasso di tempo tra l’atto di concessione di ipoteca e l’erogazione dell’importo mutuato, tempo connesso all’espletamento della formalità di iscrizione dell’ipoteca presso la Conservatoria, prevista nel contratto di mutuo come condizione per lo svincolo della somma in favore della società mutuante.
(…) Tanto premesso in relazione alle emergenze di causa, in punto di diritto si osserva: – aderendo all’orientamento interpretativo della Suprema Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ. sent. n. 6174/2020; 17194/2015); – il requisito di forma richiesto ex art. 474 co. 2 n. 2) c.p.c. per l’atto dal quale emerga la trasmissione e/o comunque la disponibilità della somma mutuata in capo al mutuatario è necessario, infatti, in ragione della natura reale del contratto di mutuo (l’obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria sorge, infatti, con la consegna della somma mutuata): il contratto di mutuo condizionato non documenta il sorgere della obbligazione di restituzione della somma in capo al mutuatario che, infatti, non ha ancora ricevuto la somma concessa;
(…) Applicando al caso di specie i principi di diritto appena richiamati, nessuno dei tre atti indicati nel precetto in esame è idoneo a valere come titolo esecutivo
(…) L’opposizione va, dunque accolta in relazione al motivo della inidoneità degli atti alla base del precetto a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – restando gli ulteriori motivi assorbiti – con conseguente accertamento della insussistenza del diritto di agire esecutivamente di BHW Bausparkasse”.