Tribunale Monza e contratti bancari, prova del credito, efficacia probatoria estratto di saldaconto, procedimento monitorio, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, opposizione a decreto ingiuntivo, procedimento esecutivo, certificazione ex art. 50
Tribunale Monza, 02 Febbraio 2026, sentenza n. 212:
“La opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
la mancanza di prova del diritto di credito azionato dalla banca, non essendo documentazione idonea a provare i crediti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB;
(…) Inoltre, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234).
Infatti, “le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce “trasmissione” ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l’efficacia probatoria della produzione” (Cass. 15 settembre 2000 n.12169).
Nel caso di specie, sin dalla prospettazione iniziale, la parte opponente si è doluta del fatto che i due finanziamenti chirografari sopra menzionati su cui si è fondato il monitorio erano gestiti o canalizzati in un conto corrente n. 103491102 (a cui era collegato funzionalmente un conto anticipo fatture n. 103952361), rispetto al quale la banca nulla ha prodotto – né nella fase monitoria, né nella presente fase di merito – sia con riferimento ai contratti sia, più in particolare, con riferimento agli e/c, i quali sarebbero stati idonei a consentire la esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, contestando dunque il saldo debitorio esposto dalla banca”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Efficacia probatoria estratto di saldaconto
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