La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1639 e n. 1659 del 12/07/2017 ha stabilito il principio secondo cui l’accordo quadro redatto per iscritto, ma sottoscritto soltanto dall’investitore e non dal legale rappresentante dell’intermediario, è nullo con la conseguenza che gli ordini d’acquisto di strumenti finanziari sono inefficaci, per cui l’istituto di credito è stato condannato a restituire ad alcuni clienti, l’intero importo investito in titoli Lehman Brother.
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