Corte d’Appello di Bologna e contratti bancari, Nullo Accordo quadro banca
La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1639 e n. 1659 del 12 luglio 2017 ha stabilito il principio secondo cui l’accordo quadro redatto per iscritto, ma sottoscritto soltanto dall’investitore e non dal legale rappresentante dell’intermediario, è nullo con la conseguenza che gli ordini d’acquisto di strumenti finanziari sono inefficaci, per cui l’istituto di credito è stato condannato a restituire ad alcuni clienti, l’intero importo investito in titoli Lehman Brother.
La Corte, quindi, ha accolto le domande di nullità presentate dai legali dei clienti che avevano sottoscritto i contratti, nello specifico si trattava di nullità per difetto di forma scritta in quanto mancava la sottoscrizione da parte del legale della banca.
I Giudici, hanno aderito all’orientamento maggioritario in Cassazione, secondo cui l’accordo quadro non firmato dall’intermediario è nullo, con conseguente inefficacia di tutte le operazioni di acquisto effettuate eseguendo l’accordo stesso ed inoltre i Giudici hanno sottolineato che, a prescindere dalla nullità sopracitata, la banca non aveva informato adeguatamente i propri clienti circa la rischiosità dei propri investimenti.
La rivendita dei titoli da parte dei clienti, in un periodo antecedente la sentenza, non impedisce affatto di far valere le proprie ragioni.



