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Corte di Appello di Bari, sentenza del 18 giugno 2025:
“In sostanza, la S.C. ha affermato la sussistenza, anche in relazione alle azioni di accertamento negativo del credito, di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l’effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente.
Dunque, si è riconosciuto l’interesse dell’istituto di credito sollevare l’eccezione di prescrizione al fine di tutelare lo svolgimento futuro del rapporto.
Tanto perché il saldo finale del conto, dopo la chiusura del rapporto, recherebbe con sé le conseguenze della mancata espunzione delle rimesse solutorie in relazione alle quali si sia rigettata l’eccezione di prescrizione, così falsando irrimediabilmente il rapporto di dare-avere fra le parti contrattuali, che dalla pronuncia dichiarativa e di rettifica del saldo dovrebbero adottare quest’ultimo quale base per il successivo svolgimento del rapporto bancario.
In altri termini, nel riconoscere alla banca la facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione anche nell’ambito dell’azione di accertamento negativo del credito si ottiene l’effetto di impedire la cristallizzazione di un saldo effettivamente viziato nella prospettiva, futura ed eventuale, della ripetizione dell’indebito.
La pronuncia impugnata va perciò riformata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione decennale formulata in relazione ad un conto ancora aperto.
In linea con la più recente ed ormai univoca giurisprudenza di legittimità e con la richiesta formulata dalla stessa … srl sin dal primo grado, la rideterminazione del quantum, al netto delle rimesse solutorie prescritte, va tuttavia compiuta in questa sede sul cd. saldo rettificato, all’esito dello scorporo degli addebiti illegittimi, e non sul saldo contabile della banca.
(…) Ne deriva che la soluzione di calcolo da recepire è quella n. 3 delle conclusioni della relazione peritale depositata in primo grado individua un saldo a credito della correntista pari, alla data del 14.10.16, ad € 132.861,31, in luogo di quello di € 135.845,65 determinato in prime cure”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione conto corrente aperto
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