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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 18 settembre 2025:
“(…) Acclarato, dunque, che il costo della polizza assicurativa debba computarsi ai fini del calcolo del TAEG, non vi è ragione alcuna per discostarsi dall’analisi effettuata dal c.t.u. che ha provveduto a ricalcolare il piano d’ammortamento del contratto di finanziamento al fine di calcolare il TAEG, in base alla documentazione versata in atti, ricomprendendo tutti i costi collegati all’erogazione del credito, comprensivi di quelli assicurativi (…) è chiaro, quindi, che ricomprendendo nel computo del TAEG anche il costo della polizza assicurativa, non può che darsi atto dell’avvenuto superamento del tasso soglia antiusura previsto dalla legge.
Alla luce di tali risultanze contabili, va ravvisata la fondatezza della domanda attorea, di talché va dichiarata la parziale nullità, ai sensi dell’art. 1815 co. 2 cc., del contratto di finanziamento n… nella parte relativa alla debenza di interessi usurari e, per l’effetto, si condanna la banca convenuta alla restituzione in favore dell’istante della somma di € 5.306,89 comprensiva di interessi, spese e commissioni addebitati sul richiamato contratto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Polizze assicurative nella verifica dell’usura
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