Tribunale di Roma e contratti bancari, TAEG errato in un finanziamento, discordanza tra il TAEG contrattuale ed effettivo, applicazione dell’art. 125 TUB, art. 117 TUB, spese assicurative incluse nel TAEG, perizia econometrica finanziamento, perizia econometrica taeg e anatocismo, esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo bancario, polizza assicurativa inclusa nel TAEG, taeg errato
Tribunale di Roma, sentenza n. 17062 del 05 dicembre 2025:
“deve rilevarsi come il CTU abbia rilevato discordanza tra il TAEG contrattuale ed il tasso effettivamente applicato al contratto.
(…) Ma per quel che qui interessa la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, n.3025; Cassazione civile sez. I, 05/04/2017, n. 8806) come nel caso in esame.
Ciò posto il CTU nel proprio elaborato, che sul punto non presenta vizi logici o errori, ha evidenziato che dalle ricostruzioni esaminate si evince come le grandezze Tan e TAEG riportate nel contratto non coincidono con quelle effettivamente applicate.
Data la natura del contratto come sopra indicata è stato eseguito nella integrazione della relazione peritale il ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB ai sensi dell’art. 125-bis c.p.c.
Va detto che il comma 6 del citato articolo, prevede che: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121 comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124“.
In questi casi, infatti, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò posto appare corretta la ricostruzione effettuata dal CTU che ha pertanto provveduto a “ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento utilizzando il tasso minimo dei BOT emesso nei 12 mesi antecedenti il contratto pari allo 0% (tassi BOT negativi)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: TAEG errato in un finanziamento
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