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20 Aprile 2026

Tribunale di Bergamo, sentenza n. 470 del 2025: Discrasia del TAEG nel finanziamento e nullità del tasso di mora

Studio Caliendo
giovedì, 26 Marzo 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Bergamo, sentenza n. 470 del 2025: Discrasia del TAEG nel finanziamento e nullità del tasso di mora

Discrasia del TAEG nel finanziamento

Tribunale di Bergamo e contratti bancari, esperto in contenzioso bancario Milano, perizia econometrica mutuo Milano, perizia econometrica prestito al consumo, discrasia TAEG nei finanziamenti, indeterminatezza del TAEG contrattuale, tasso di mora indeterminato, costi assicurativi nel TAEG, spese assicurative nei finanziamenti, usura interessi di mora, ricalcolo al tasso convenzionale, nullità degli interessi di mora

 

Tribunale di Bergamo, sentenza n. 470 del 2025:

“come acclarato dalla disposta di CTU – convincente, puntuale e rimasta priva di osservazioni sul punto -, il TAEG indicato in contratto non comprende tale costo assicurativo e, dunque, non risulta rispettoso degli artt. 121 e 125 bis, commi 6 e 7, del TUB, ratione temporis applicabili.

Consequenzialmente, essendo il contratto di mutuo stipulato in data 28/02/2014, da un lato, deve operarsi la sostituzione automatica di clausole e l’esclusione di altri costi o interessi, previste dall’art. 125bis, comma 7, del TUB, ratione temporis applicabile (in tema e circa i contratti successivi alla novella del 2010, Tribunale Torino sez. I, sent. dell’08/05/2019, n.2192), dall’altro devono considerarsi indebiti, fondatamente eccepiti in compensazione, nonché da restituirsi per l’eccedenza, i pagamenti, sia a titolo di interessi, sia a titolo di premio (non contestatamene versati), effettuati in esubero rispetto a quanto risultante dovuto all’esito di siffatta sostituzione e della succitata esclusione.

In merito, per quanto attiene al primo aspetto, pur dandosi atto di come la formula del TAEG non comprenda gli interessi di mora, deve essere considerato come l’art. 125bis, comma 7 del TUB, ratione temporis applicabile, non solo preveda la sostituzione del tasso ivi indicato a quello convenzionale, ma anche escluda come “dovuta” ogni “altra somma (…) a titolo di tassi di interesse” – oltre che “commissioni o altre spese” -, dizione che, per la sua omnicomprensività, inficia altresì il tasso convenzionale di mora eventualmente convenuto (come, del resto, incidentalmente rilevato dalla più attenta giurisprudenza di merito, tra cui, ex multis, Trib. Avellino, sent. n. 89 del 2025 e Trib. Ragusa, sent. n. 279 del 2025)”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Discrasia del TAEG nel finanziamento

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