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  • Corte di Cassazione, 04/04/2025, ordinanza n. 8914: Diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anni
20 Aprile 2026

Corte di Cassazione, 04/04/2025, ordinanza n. 8914: Diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anni

Studio Caliendo
venerdì, 17 Aprile 2026 / Published in News

Corte di Cassazione, 04/04/2025, ordinanza n. 8914: Diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anni

Obbligo di conservazione documentazione bancaria

Corte di Cassazione e banche, art. 119 tub, obbligo di conservazione documentazione bancaria, diritto di consegna documentazione relativa agli ultimi 10 anni, consegna documentazione bancaria, ex art. 210 cpc, obbligo di consegna documentazione banca, perizia econometrica mutuo Milano, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario

Corte di Cassazione, 04 aprile 2025, ordinanza n.8914:

In altre parole, sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono dalle nome predette (codicistica e di legislazione speciale) e dalla lettura delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (v. le sentenze già citate in materia), né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine;

d’altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti (si vedano per tutte Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n.35039/2022 “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, quarto comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis.

Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”).

4.2.5. – Venendo, dunque, al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale posta dall’art. 119, quarto comma, del TUB e l’art. 210 c.p.c. si osserva che il diritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamente nei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramite dell’intervento del giudice, a mezzo dell’actio ad exibendum, la quale in questo caso costituisce proiezione sul piano processuale dell’esercizio preventivo ma senza successo della norma sostanziale (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082).

In altre parole il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, quarto comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (v. Cass. n. 24641/2021 “il cliente, o chi per lui, ha certo diritto di ottenere gli estratti conto direttamente dalla banca, ma non per il tramite del giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., salvo che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo a tale disposizione, una volta effettuata la richiesta alla banca, questa non si sia resa inadempiente al proprio obbligo”).

Invero, come chiarito dalla sentenza da ultimo citata

(I) la norma di cui all’art. 119 deve essere letta quale presidio del principio di trasparenza dell’attività bancaria, volto a rendere chiaro e comprensibile all’utente medio il funzionamento del rapporto con la banca anche nel corso della sua esecuzione;

(II) l’ordine di esibizione, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, non può avere ad oggetto nient’altro che documenti che la parte non possa procurarsi da sé, quali sono quelli di cui si discute per tutto quanto s’è detto a proposito del diritto sostanziale che la legge ha in proposito delineato con il secondo e quarto comma dell’art. 119;

(III) solo, perciò, laddove la banca non ottemperi all’obbligo che si attiva con la richiesta ex art. 119 quarto comma è consentita un’azione “di adempimento” – qual è quella introdotta con la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Obbligo di conservazione documentazione bancaria

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