Tribunale di Parma e buoni fruttiferi postali, Mancata consegna del foglio informativo analitico, Prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi, risarcimento danni, Poste Italiane condannata su buoni fruttiferi postali, perizia su buoni fruttiferi, analisi dei buoni fruttiferi postali
Tribunale di Parma, 12 novembre 2025, sentenza n. 1154:
“Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni in misura pari ad euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di scadenza dei buoni postali al saldo, con vittoria delle spese processuali.
Poste Italiane si è costituita, allegando di avere consegnato il foglio informativo analitico agli investitori e che, comunque, lo stesso veniva affisso in tutti gli Uffici Postali, nei locali aperti pubblico, ed eccependo la prescrizione decennale del credito.
La resistente, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi.
A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che, benché i ricorrenti abbiano sostenuto che il loro credito non si è prescritto, gli stessi hanno unicamente proposto domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, cosi ammettendo l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale.
Non vi è dubbio che Poste Italiane, al momento della consegna dei titoli, avrebbe dovuto consegnare ai sottoscrittori anche il foglio informativo analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.
Tale prescrizione è imposta dall’art. 3, comma 1, del D.M. del Tesoro del 19.12.2000, che disciplina le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, L’art. 6 del D.M. citato prevede anche che Poste Italiane esponga, nei propri locali aperti al pubblico, “un avviso sulle condizioni praticate”.
La norma, però, prescrive, altresi, che detto avviso faccia rinvio “per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, ai fogli informativi analitici “che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Nel caso di specie, Poste Italiane ha, solamente, allegato di avere consegnato il suindicato foglio informativo, ma non ne ha fornito prova, in quanto, sulla copia prodotta in giudizio (doc. 3), manca la firma dei sottoscrittori per avvenuta consegna.
Pertanto, parte resistente non ha assolto all’onere probatorio, che si ritiene posto a suo carico, essendo il fatto positivo ad essa più prossimo e non potendosi esigere la prova di un fatto negativo (in quanto non accaduto) dai ricorrenti.
Si ritiene, pertanto, che la mancata consegna del foglio informativo analitico, necessaria per rendere conoscibili agli investitori le condizioni dei buoni postali sottoscritti (in particolare, per quel che rileva in questa sede, la loro scadenza), abbia comportato che i ricorrenti sono incorsi nella prescrizione estintiva del proprio credito anche alla restituzione del capitale investito, in quanto, per le ragioni sopra esposte, non conoscendo la scadenza dei titolo, non si sono potuti attivare in tempo per riscuotere i buoni postali.
Si ritiene, inoltre, che, sul piano della responsabilità contrattuale, la condotta omissiva della resistente costituisca violazione, oltre che di un’obbligazione specifica imposta dal D.M. citato, anche del generale principio di correttezza e buona fede, di cui all’art. 1175 c.c., e del dovere di diligenza professionale, imposto dall’art. 1176 cpv. c.c.
(…) Alla luce di quanto sopra, Poste Italiane deve essere condannata al risarcimento dei danni, da quantificarsi in misura pari al capitale investito, ovvero nella somma di euro 25.000,00.
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data della scadenza dei buoni alla data pubblicazione della sentenza”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi
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