Corte di Cassazione e fideiussioni, competenza su fideiussioni omnibus, fideiussioni bancarie, perizia econometrica mutuo Milano, professionista esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo bancario, nullità antitrust
Corte di Cassazione, 16 novembre 2025, ordinanza n. 30210:
“4. Nella fattispecie in esame, benché sussista la competenza della sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Napoli con riferimento alla domanda (non una mera eccezione) di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, sussiste la competenza inderogabile ex artt.615 e ss. c.p.c. e 28 с.p.c. del giudice dell’opposizione all’esecuzione, in relazione alle altre domande.
La via da seguire, essendo le altre domande rientranti nella competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Cass., 16 maggio 2019, n. 13111), era la separazione delle cause.
In tema si è espressa Cass. 30138/2018, per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedimenti rientranti nelle competenze funzionali inderogabili di giudici diversi, nella quale pronuncia si è affermato che «La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all’art. 645 с.р.с., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, е 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore.
Ne deriva che il “simultaneus processus” di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l’ingiunzione coincida con quello del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore».
In altro ambito di competenza funzionale ed inderogabile, quella del giudizio di opposizione, ex art.645 c.p.c., da proporsi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con conseguente necessità che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, proceda a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi, si possono richiamare Cass 35654 e 35661 del 2022, Cass. 6232 e 13828 del 2023, Cass. 6125, 22305, 20741 e 25146 del 2024.
- Va, dunque, accolto il regolamento d’ufficio nel senso che al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa spetta la competenza sulla sola domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
La competenza del Tribunale di Agrigento sussiste, invece, per le domande svolte con l’opposizione all’esecuzione diverse da quelle di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Competenza su fideiussioni omnibus
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