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Tribunale di Nola, 25 maggio 2026:
“Ne consegue, venendo al caso di specie, che anche la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena non integra la colpa grave se siffatta modalità veniva percepita come l’unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l’esposizione debitoria pregressa e che i finanziamenti (destinati a soddisfare ordinarie esigenze di vita) erano stati ripetutamente concessi da operatori qualificati (cfr. T. Mantova 16.5.25).
(…) In tale prospettiva, il ricorso a finanziamenti c.d. “a catena”, sebbene rivelatosi ex post inadeguato sul piano oggettivo e strategico, risulta, nel caso di specie, giustificato sul piano soggettivo, atteso che, nell’ottica del debitore e avuto riguardo al grado di consapevolezza in concreto esigibile, esso era percepito ab origine quale unico strumento idoneo a far fronte a obbligazioni divenute gravose in conseguenza di fattori non prevedibili, e a consentire il recupero di una condizione di equilibrio economico.
Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita:
1) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessita, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
2) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dall’istante.
(…) Si tratta, tuttavia, di profili che risultano già oggetto di specifica valutazione da parte del Gestore della crisi, nonché di attività — quale quella di vigilanza sull’esecuzione del piano — che il legislatore demanda espressamente allo stesso Gestore nella fase esecutiva (art. 71 CCII a mente del quale “L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario).
Pertanto, in difetto di specifici elementi idonei a infirmare le valutazioni operate e in assenza di contestazioni sostanziali, deve ritenersi superato il vaglio di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Finanziamenti a catena nel piano del consumatore
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