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Tribunale Brindisi, 02/04/2025:
“rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode.
Ciò, in ragione del disposto dell’art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019.
Per precludere l’accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento.
La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l’esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”.
Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.
Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l’esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.
Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio (…)
Infatti, considerata la presenza nel patrimonio del debitore di un solo bene immobile del valore di euro 40.194,12 (come da relazione CTU) e dato che, a fronte della complessiva debitoria pari ad euro 119.414,98 l’istante propone il versamento di euro 51.140,53, (superiore al prezzo base di stima pari ad euro 40.194,12) a mezzo del versamento di n. 120 rate dell’importo di circa euro 426,17 cadauna, deve ritenersi che il piano sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;
(…) DISPONE che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Piano del consumatore e meritevolezza
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