Tribunale Perugia e contratti bancari, Difformità del TAEG nel credito al consumo, sospensione efficacia esecutiva decreto ingiuntivo, contratti credito al consumo, TAEG e Polizza assicurativa, perizia econometrica finanziamenti consumatore, perizia econometrica finanziamenti, clausola abusiva sottoscritta da un consumatore, discrasia TAEG, professionista esperto in contenzioso bancario, TAEG errato, art. 125 TUB
Tribunale Perugia, 02/10/2025:
“(…) ritenuto che l’opponente rivesta la qualifica di consumatore, come si desume dalla stessa documentazione relativa al finanziamento e all’apertura di credito, ove il finanziamento è espressamente denominato quale “prestito personale”, e l’apertura di credito risulta finalizzata per l’acquisto di un bene di consumo (…)
ritenuto invece – allo stato e salva e impregiudicata ogni valutazione successiva, anche all’esito dell’eventuale istruttoria – che la pretesa difformità del TAEG, fondata sull’inclusione in esso delle spese di apertura del prestito, nonché di quelle per la polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento appare fondata anche in relazione alla dedotta abusività ( cfr Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sentenza del 21 aprile 2016 pronunciata nella causa Causa C-377/14 Ernst ) non risultando tali spese inserite nel conteggio del TAEG (cfr. doc. 4 dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), e apparendo – mediante una disamina sommaria propria della presente fase – l’assicurazione non facoltativa, secondo gli indici espressi dalla consolidata giurisprudenza di merito, recepita da questo Tribunale, a nulla rilevando che la stessa sia denominata nel contratto come “assicurazione facoltativa” (cfr. Trib. Perugia, Sent. 1888/2023; Trib. Perugia, Sent. 924/2022);
(…) accoglie l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Difformità del TAEG nel credito al consumo
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