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Corte di Cassazione, 03 giugno 2026, ordinanza n. 17577:
“Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 c.p., comma 4 – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori; pit di recente il principio è stato ribadito con Cass nr. 15114 del 2025).
La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura e Decreti Ministeriali irrilevanti
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