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Corte d’Appello di Brescia, 18 settembre 2026, sentenza n. 832:
Usura cessione del quinto:
“secondo cui il primo giudice avrebbe errato nell’affermare che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione della somma pagata a titolo di interessi decorrerebbe dalla data di ciascuna pagamento della rata (…)
(Cass. 21 marzo 2013, n. 7127; Cass. n. 25047 del 2009: Cass. n. 9695 del 2011)>> (Cass. Sez. 1. Ordinanza n. 11125 del 2024).
(…) il pagamento rateale è, quindi, solo una modalità di adempimento che lascia impregiudicata la unitarietà della obbligazione restitutoria; soltanto con il pagamento dell’ultima rata, infatti, può ritenersi adempiuta la prestazione restitutoria e, quindi, è da tale momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di quanto corrisposto in forza di contratto nullo, ivi inclusi interessi e spese.
(…) La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
(…) La rilevanza di tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte (cfr. ord. n. 13536/2023):
“Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017).
(…) In definitiva, va restituito tutto ciò che ha contribuito a determinare il superamento del tasso soglia, escluse imposte e tasse.
Tale soluzione appare coerente con la natura sanzionatoria della norma, con la gratuita del mutuo e la ratio della legge, che è quella di contrastare il fenomeno dell’usura.
La decisione:
(…) La Corte d’Appello di Brescia (…) condanna … a pagare all’appellata la ulteriore somma di euro 4.046,27, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza di primo grado;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione dal pagamento dell’ultima rata
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