Corte di Cassazione e contratti bancari, contratti di fideiussione “a valle”, fideiussione, deroga art. 1957 c.c., istanza banca fuori tempo, nullità clausola, commercialista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, perizia in difesa del fideiussore
Corte di Cassazione, 06 maggio 2026, ordinanza n. 13012:
“E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all’estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione».
Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della I. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 e.e., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di tali principi, è evidente la nullità della clausola contrattuale derogatoria dell’art. 1957 c.c., con la conseguenza che l’istituto di credito avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti dei fideiussori nel termine ivi previsto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata. Tanto basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per disattendere i motivi di ricorso.
- – Il ricorso va quindi rigettato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Contratti di fideiussione “a valle”
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