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Tribunale di Padova, 04 maggio 2026, sentenza n. 776:
“In primo luogo va respinta l’eccezione della convenuta per la qualificazione delle fideiussioni per cui è causa quali contratti autonomi di garanzia.
Le garanzie sottoscritte dagli attori contengono la previsione per cui il garante è tenuto a pagare alla banca immediatamente «a semplice richiesta scritta» quanto dovutole per capitale, interessi e spese (cfr. art. 7 sub doc. 5 del fascicolo monitorio).
Siffatta clausola, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non è però sufficiente per la qualificazione dei contratti come garanzie autonome (cfr in questo senso quanto già statuito da questo Tribunale con sentenza 21.1.2026 e sentenza 14.4.2026).
Pertanto, la previsione della impossibilità per il garante di sollevare eccezioni attinenti al rapporto principale (…) è ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, differenziandolo dalla fideiussione.
Nel caso di specie, a ben vedere, le garanzie stipulate dagli opponenti contengono solamente la previsione del pagamento «a semplice richiesta scritta», ma non escludono la possibilità di opporre eccezioni fondate sul rapporto principale.
Ciò detto, ad avviso del Tribunale, vanno tenute distinte le posizioni dei due opponenti.
(…) Nel caso di specie, la banca ha inviato richiesta di adempimento stragiudiziale in data 6.12.2019 unitamente alla comunicazione di revoca dei rapporti in essere (cfr doc. 6 del fascicolo monitorio) e quindi nel rispetto del termine indicato.
La doglianza va quindi rigettata.
(…) Pertanto, nei confronti del consumatore, la banca è tenuta ad agire in via giudiziale nei confronti del debitore principale.
Pertanto, nei confronti dell’opponente (…) va dichiarata l’intervenuta decadenza dell’istituto di credito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni e contratto autonomo di garanzia
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