Corte di Cassazione e onorari avvocati, onorario avvocato anche per attività orale
Con la sentenza 16946/2026, la Cassazione chiarisce che, nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso per la fase introduttiva del processo penale spetta anche in assenza di atti scritti e quando il procedimento si sia svolto attraverso un numero limitato di udienze.
Ribadendo un orientamento giurisprudenziale già avviato negli ultimi anni (come ad esempio nella sentenza 8414/2023), la Cassazione affronta nuovamente un tema assai delicato per la professione forense: la liquidazione dei compensi degli avvocati nel patrocinio a spese dello Stato, con particolare riferimento alla corretta individuazione della cosiddetta fase introduttiva del processo penale.
Ebbene, con la sentenza 16946/2026, la Corte ha rimarcato un principio destinato a incidere concretamente sulle prassi dei giudici di merito: la fase introduttiva del processo penale deve essere riconosciuta e ricompensata anche quando il difensore non abbia depositato atti scritti e il procedimento si sia svolto in tempi celeri e ristretti.
La vicenda concreta riguardava un avvocato che aveva assistito un imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale.
Quest’ultimo si era concluso nell’arco di sole due udienze, con una sentenza di non luogo a procedere.
Al momento della liquidazione del compenso, il magistrato aveva riconosciuto solo alcune fasi del lavoro difensivo, escludendo però la fase introduttiva.
Secondo il giudice, infatti, la brevità del procedimento e l’assenza di attività scritta non giustificavano il riconoscimento di tale voce.
L’avvocato ha contestato la decisione, ma il Tribunale ha confermato la riduzione della remunerazione.
È seguito il ricorso in Cassazione da parte del professionista, fondato sulla violazione dell’art. 12, comma 3, lett. b) del D.M. n. 55/2014, recante il sistema dei compensi forensi.
Tale disposizione stabilisce che il compenso dell’avvocato si liquida per singole fasi di giudizio, distinguendo fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria o dibattimentale e fase decisionale.
Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il suo ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.
La questione centrale nasceva proprio dall’interpretazione della seconda fase, quella introduttiva.
Nel corso degli anni, molti giudici di merito hanno adottato un’interpretazione restrittiva del decreto ministeriale, secondo una prassi che arrivava a negare il compenso per la fase introduttiva quando – proprio come nelle circostanze sopra esposte – non erano stati depositati atti scritti, il procedimento era stato breve e si erano svolte solo poche udienze. In altre parole, la fase introduttiva veniva riconosciuta – e monetizzata – esclusivamente in presenza di un’attività “visibile” e documentata, con una forte sottovalutazione del lavoro effettivamente svolto dal difensore.
Continua sul sito:
Fonte: brocardi.it
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onorario avvocato anche per attività orale
Articoli correlati:



