Corte di Cassazione e spese CTP, Consulente tecnico di parte, Rimborso del Compenso del CTP, liquidazione d’ufficio del consulente tecnico di parte, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica finanziamento, anatocismo e usura bancaria, rimborso spese del consulente tecnico di parte
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6949 del 23 marzo 2026 ha stabilito che le spese sostenute per il consulente di parte per la consulenza tecnica di parte vanno liquidate d’ufficio anche in assenza di specifica richiesta ed anche senza la prova del pagamento, poiché assimilabili alle spese per gli onorari dell’avvocato difensore.
Controparte, semmai, è tenuta a dimostrare che la prestazione è stata totalmente gratuita.
La Suprema Corte ha sottolineato che la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione.
(Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4357; Cass. civ., sez. lav., 29 giugno 1985, n. 3897; Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 1977, n. 4475).
4.6. Le spese che la parte ha sostenuto – o dovrà sostenere – per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le “spese processuali” di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo: in tal senso si vedano già, ex multis, Cass. Sez. 2, 03/03/1972, n. 625; Cass. Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. L., 25/11/1975, n. 3946; Cass. Sez. 2, 05/11/1977, n. 4707; Cass. Sez. 3, 12/09/1978, n. 4123; Cass. Sez. 1, 11/06/1980, n. 3716; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056; Cass. Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759).
4.7. Se dunque le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.
Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.
Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rimborso del Compenso del CTP
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