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Corte di Cassazione, ordinanza n. 30996 del 26.11.2025
“Con la sentenza sopra richiamata (n. 5624/2022), le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare;
pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (conf., Cass., n. 32965/2024).
Il principio è stato confermato, tra le altre, da Cass., n. 26525/2024, secondo cui i rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell’alveo delle argomentazioni difensive di cui all’art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori.
La Corte d’appello di Palermo ha violato tale principio di diritto, indebitamente sottraendosi all’esame dei rilievi del consulente di parte appellante; esame che (con ciò discostandosi, il Collegio, dalle considerazioni svolte nella proposta di definizione accelerata) non può essere svolto, in via sostitutiva, da questa Corte di legittimità, neppure ai soli fini della valutazione di ammissibilità del motivo di ricorso.
L’illegittima preclusione all’ingresso delle osservazioni tecniche contenute nella perizia di parte (e, dunque, l’assoluta pretermissione di qualsivoglia riferimento alle stesse nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado) ha determinato, infatti, una violazione del principio del contraddittorio che, in quanto presidiato da disposizioni di rango costituzionale (artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.) e sovranazionali (art. 6 CEDU), rileva di per sé, senza, cioè, che sia necessario addurre profili di decisività dell’attività processuale illegittimamente conculcata rispetto al contenuto della susseguente decisione.
(…) I primi due motivi meritano, pertanto, accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell’art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione”.
Resta impregiudicata, ovviamente, la valutazione che il giudice del rinvio riterrà di compiere circa la condivisibilità dei rilievi contenuti nella perizia di parte in discorso”.
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