Corte di Appello di Bari e contratti bancari – mutuo – Regime di capitalizzazione composta non pattuito – usura – TEG – anatocismo – piano di ammortamento alla francese – regime di capitalizzazione composta e semplice – trasparenza contrattuale – mancata pattuizione – perizia econometrica – perizia giurimetrica
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1890 del 03 novembre 2020, si è espressa affermando che la sola indicazione in contratto del TAN non è sufficiente a determinare il prezzo di un finanziamento, in termini di interessi dovuti, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB.
È necessario indicare i tempi di riscossione degli interessi ed il regime finanziario adottato.
Lo sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta, non previsto in contratto, comporta l’addebito – occulto e non concordato – di un tasso effettivo più sfavorevole per il cliente, per l’effetto esponenziale connaturato al regime adottato.
Il TAN, senza specificazione del regime finanziario, può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento solo se sviluppato in capitalizzazione semplice (in quanto aderente all’art. 821 c.c.).
(…) il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse impone che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato e, con esso, il criterio di calcolo degli interessi trova autorevole espressione nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, “la mera indicazione di un “riferimento numerico” per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto, ex art. 1346 c.c. (…) ma – al contrario – il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo predeterminato e verificabile (…) senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’Istituto mutuante, anche quando individuato per relationem”.
Sintesi dell’articolo: Regime di capitalizzazione composta non pattuito



