Corte di Appello di Salerno e contratti bancari, TAEG errato, spese assicurative facoltative e taeg, spese assicurative e contratti bancari, mancata trasparenza contratti bancari, violazione trasparenza bancaria, TAEG, art. 125 TUB
Con Sentenza di Appello n. 505 del 05 febbraio 2020 del Tribunale di Salerno il Giudice rigetta l’appello dell’ente finanziatore sia in ordine alla facoltatività dell’assicurazione che in relazione all’inapplicabilità del ricalcolo degli interessi al tasso BOT.
Quanto al primo punto, il Giudice fa presente che, “pur apparendo dalla modulistica contrattuale che l’odierno appellato avesse la facoltà di sottoscrivere oppure no liberamente il contratto di assicurazione, senza che ciò incidesse su quello di finanziamento, in realtà dall’analisi della sostanza dei fatti emerge come la stipulazione della polizza assicurativa fosse ‘obbligatoria’ per accedere al contratto di finanziamento“.
In particolare il Giudice specifica che, oltre alla presunzione di obbligatorietà, generatasi dalla contestualità nella stipula dell’assicurazione e del finanziamento, vi sarebbero stati altri elementi a sostegno dell’esistenza di un collegamento fra i due contratti e dell’obbligatorietà della polizza quali: ” l’identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento, la circostanza che il premio è stato pagato ‘una tantum’ ed anticipatamente dal cliente e la funzione dell’assicurazione, diretta a garantire il pagamento del credito, dunque a garantire la stessa Banca da rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita lavoro, malattia, ecc…), come dimostra il fatto che la beneficiaria dell’assicurazione è, appunto, la banca“.
Quanto poi alla contestazione circa la non applicabilità del ricalcolo degli interessi al tasso BOT al finanziamento oggetto del contendere, il Giudice afferma che, al fine di assicurare un adeguato presidio al rispetto dell’obbligo di informazione circa la corretta indicazione del TAEG, “in ottica di trasparenza, correttezza, buona fede e di riequilibrio di rapporti di forza contrattuale sperequati, si rende necessario adottare un’interpretazione quanto più ispirata al principio di effettività della tutela, che non renda cioè il rispetto degli obblighi informativi un mero simulacro privo di protezione, bensì appresti a tali obblighi le cautele e gli strumenti rimediali più adeguati e congrui“.
In tal senso, il Giudice aggiunge che “con riferimento al credito al consumo, appare corretto assicurare un apparato rimediale che vada oltre la tutela – minimale – del risarcimento del danno, per approdare alla più grave forma di sanzione civilistica, ovvero la nullità (sia pure parziale) del contratto di credito al consumo in cui il TAEG non sia stato correttamente indicato in contratto, con l’ulteriore correttivo del meccanismo sostitutivo dei tassi ‘B.O.T.‘”.
Infine, il Giudice sottolinea che la nullità parziale del contratto non sarebbe riconducibile all’art. 125-bis del T.U.B., di fatto inapplicabile, quanto più all’art. 124 commi 2 e 5 del T.U.B. in forza del quale la domanda attorea sarebbe stata comunque accolta.



