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Corte d’Appello di Perugia, sentenza n. 262 del 05 maggio 2026
“Va premesso che una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione presso la C.R.I., il pregiudizio subito non può ritenersi sussistente in re ipsa sulla base della sola illegittimità della segnalazione, gravando sul soggetto ingiustamente segnalato l’onere di allegare e provare tanto il danno emergente e/o il lucro cessante quanto il nesso di causalità tra l’illegittima segnalazione e l’ulteriore danno-conseguenza ex art. 1223 cc.
In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata; si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3130 del 9/2/2021, la quale ha affermato che “Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l’onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno.” (tra i precedenti conformi Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1931 del 25/1/2017 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 207 dell’8/1/2019).
Il medesimo principio è stato affermato anche in relazione al danno all’immagine; si veda in proposito Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6589 del 6/3/2023, la quale ha ribadito che “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.” (tra i precedenti conformi si veda Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n. 7594 del 28/3/2018).
(…) Infine, parimenti non provato il danno all’immagine e alla reputazione.
Ed invero, in applicazione del principio dell’onere della prova, la società appellante avrebbe dovuto prima allegare e poi provare che la sua immagine e la sua reputazione erano state lese in conseguenza della segnalazione a sofferenza attraverso il discredito negli ambiti economici, bancari e finanziari nei quali essa operava o avrebbe potuto operare ma in proposito nessuna prova, avente ad oggetto circostanze specifiche, è mai stata dedotta, non avendo la ### né allegato né dimostrato particolari condotte di soggetti terzi o situazioni di altro genere dimostrative di atteggiamenti di chiusura e riprovazione nei suoi confronti.
Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, non può dirsi raggiunta la prova in relazione ai pretesi danni, prova il cui onere, come sopra precisato, cedeva a carico della ### né pertanto potrà trovare accoglimento la richiesta dell’appellante di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 cc, potendo evidentemente ciò aver luogo soltanto laddove il danno risulti provato nell’an.”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Risarcimento del danno da Centrale Rischi
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