Corte di Cassazione e Contratti bancari – fideiussore – Diritto del Fideiussore a richiedere la documentazione – richiesta documentazione – legittimità del fideiussore – perizia econometrica conto corrente
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 24181 del 30/10/2020 anche il fideiussore, e non solo il correntista, ha diritto di richiedere all’istituto di credito gli estratti conto ex art. 119, TUB atteso che il generico riferimento del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale.
“Il Collegio ritiene ora debba affermarsi espressamente la spettanza del diritto nei termini indicati dalla citata giurisprudenza anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale.
Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell’assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell’oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina – come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 c.c. e ss. “rapporti fra il creditore ed il fideiussore”, i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell’art. 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all’esercizio del potere di cui all’art. 119 T.U.B.
Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia “cliente” agli effetti di quella norma.
Rileva il Collegio che la conclusione qui raggiunta non si pone in alcun modo in contrasto con la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 1, n. 23391 del 9/11/2007) che ha escluso l’applicabilità automatica al fideiussore, garante dei crediti bancari, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente, giacché detta giurisprudenza è relativa alla posizione del cliente e del fideiussore ai fini della stipulazione e dunque del contenuto dei rispettivi rapporti contrattuali (in particolare con riferimento all’operare della norma dell’art. 1938 c.c. per il fideiussore).
Nel caso in esame, invece, viene in rilievo una norma che prevede l’esercizio di una facoltà concernente l’informazione sullo stato del rapporto con l’istituto di credito”.


