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Il Tribunale Brindisi il 26 giugno 2018 sospende una procedura esecutiva, sebbene il tasso di mora sia inferiore al tasso soglia usura.
Il Giudice ricorda preliminarmente, che si intendono usurai gli interessi che superano il limite previsto dalla Legge nel momento in cui sono promessi o convenuti e a qualsiasi titolo, indipendentemente dal loro pagamento, per cui vanno considerati anche gli interessi di mora.
Nel caso in questione “Ritenuto che, sebbene il tasso di mora fosse di poco inferiore a quello soglia, occorre tener conto che allo stesso devono sommarsi altre voci di costo e cioè di tutte quelle relative alle spese per la gestione del rapporto che rientrano nel computo del tasso usuraio ex art. 644 c.p.”
Infine il Giudice ricorda che in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti interessi e che non ha valenza la metodologia di calcolo che vorrebbe considerare la maggiorazione di 2,1 punti del tasso soglia, avendo il legislatore determinato un criterio di calcolo del tasso soglia.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Tasso di mora e usura



