Tribunale di Terni e Contratti bancari – conto corrente – Capitalizzazione trimestrale e anatocismo illegittimo – Delibera CICR 09.02.2000 – anatocismo illegittimo – art. 1283 – banca condannata – Illegittima capitalizzazione trimestrale
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 649 del 05 ottobre 2020, accoglie la domanda del correntista in merito all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, sia per il periodo precedente che per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000.
Per quanto concerne il primo periodo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, le clausole anatocistiche sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo.
Di conseguenza, fino all’eventuale adeguamento alla delibera CICR, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo alla Delibera CICR, l’affermazione della banca di essersi adeguata alle prescrizioni dettate dalla suddetta delibera non tiene in considerazione il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/99, il valido inserimento – nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della medesima delibera – di una nuova clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi non può avvenire con una mera comunicazione, ma richiede un nuovo espresso e specifico accordo tra la banca ed il cliente (v. Cass. 9140/2020).
Sintesi dell’articolo: Capitalizzazione trimestrale e anatocismo illegittimo



