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Corte d’Appello di Caltanissetta, 25 maggio 2026:
L’unica questione da risolvere è se il costo dell’assicurazione vada computato ai fini del calcolo del TEG del contratto per cui è lite, costo dell’assicurazione il cui novero comporta pacificamente il superamento del tasso soglia pari al 16,41 %.
(…) La Corte rileva come sulla tematica della verifica della usurarietà del contratto di prestito personale con delegazione del quinto dello stipendio sia intervenuta in maniera specifica l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29501 del 24 ottobre 2023 la quale, nel confermare il deciso della Corte d’Appello che a sua volta aveva riformato la statuizione del Tribunale, ha affermato la computabilità delle spese per la polizza assicurativa ai fini della determinazione del TEG del suddetto contratto anche per il periodo anteriore al 2010 in cui i costi di assicurazione ne erano stati esclusi dal computo ad opera delle allora vigenti istruzioni della Banca d’Italia: con il magistrale insegnamento la Corte ha affermato che “occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall’art. 644, terzo comma, c.p. – secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari – dal “costo complessivo del credito”, invece, regolato dall’art. 644, quarto comma, c.p., a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
(…) Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
(…) Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.
Il fatto che all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l’inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione.
Per l’effetto, l’omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell’usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull’usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia.
L’unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all’erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell’obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura prodotta dalle polizze assicurative
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