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Tribunale di Milano, sentenza n. 5918 del 13 luglio 2026 (Polizze assicurative nel TEG usura):
“La giudicante ritiene corretta la prospettazione attorea e conseguentemente fondata la domanda di accertamento e declaratoria del carattere usurario del TEG pattuito nei contratti di prestito personale, come peraltro già affermato dalla dott.ssa Ada Favarolo nella sentenza n. 5192/2026 del 22.6.2026.
A sostegno di tale affermazione la giudicante richiama la giurisprudenza di legittimità che è ormai orientata nel riconoscere che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (da ult. Cassazione, 03/06/2026 n. 17577, Cassazione, 06/06/2025 n. 15114 e negli stessi termini Cass. 25 luglio 2024 n. 20699).
Tale orientamento trova fondamento nell’art. 644 c. 5 c.p. il quale impone di considerare, ai fini della determinazione del tasso effettivo, tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, ad eccezione delle sole imposte e tasse.
Ne consegue che qualsiasi costo funzionalmente connesso al finanziamento concorre a determinare il costo complessivo e deve essere preso in considerazione nella verifica del rispetto della soglia di usura.
Né assume rilievo decisivo il fatto che le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 escludevano tali costi dal calcolo del TEGM.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che le istruzioni amministrative e i decreti ministeriali non possono derogare alla disciplina primaria dettata dall’art. 644 c.p., la quale individua direttamente i costi rilevanti ai fini dell’accertamento dell’usura.
Pertanto, la mancata inclusione di una determinata voce di costo nelle rilevazioni statistiche non impedisce al giudice di considerarla nel calcolo del TEG del singolo rapporto quanto essa sia collegata all’erogazione del credito.
(…) Parimenti infondato è il richiamo al principio di simmetria tra TEG e TEGM.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che l’omogeneità tra le voci considerate nelle rilevazioni statistiche e quelle rilevanti ai fini dell’accertamento dell’usura non costituisce un principio idoneo a limitare l’applicazione dell’art. 644 c.p., il quale attribuisce rilievo a tutti i costi connessi al credito indipendentemente dalle modalità con cui siano stati rilevati nei decreti ministeriali (sul punto si veda Cass., 24 ottobre 2023 n. 29501).
Applicando tali principi al caso concreto, deve ritenersi che i premi relativi alle polizze collettive sottoscritte dai ricorrenti siano rilevanti ai fini della determinazione del TEG.
Risulta, infatti, dimostrato che tali polizze sono strettamente collegate alle operazioni di finanziamento sotto molteplici profili.
In primo luogo, esse sono state stipulate contestualmente alla concessione del credito e richiamate nei contratti di finanziamento.
Inoltre, la loro durata è identica rispetto al contratto di finanziamento (art. 3 delle polizze assicurative, docc. 1 b, 2b e 3b allegati dai ricorrenti) ed il relativo premio è stato corrisposto in un’unica soluzione direttamente alla finanziaria mediante trattenuta sull’importo erogato (art. 8 della polizza, si v. doc. 2b e 3 b allegati dai ricorrenti).
Le polizze svolgono, altresì, una funzione remunerativa a favore della stessa finanziaria, che ne è contraente e beneficiaria: in caso di sinistro (quale, ad esempio, decesso, inabilita totale o parziale al lavoro, perdita dell’impiego o ricovero ospedaliero), la compagnia assicurativa provvede infatti a corrispondere alla finanziaria il debito residuo del prestito ovvero le rate del finanziamento in scadenza (si v. doc. 3 a e 3 b allegati dai ricorrenti).
Ne consegue che il premio assicurativo doveva essere computato nel costo complessivo del credito.
Pertanto, includendo tale voce nel calcolo, il TEG supera il tasso soglia vigente al momento della stipulazione dei contratti, secondo i conteggi prodotti dai ricorrenti non specificamente contestati dalla Banca resistente sotto il profilo della loro consistenza.
Deve pertanto essere accertato il carattere usurario dei rapporti contrattuali in esame, con conseguente applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c. e la gratuita dei finanziamenti.
Da tale accertamento discende il diritto dei ricorrenti alla ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c., di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi e altri oneri connessi al credito, cosi come risultati dai conteggi elaborati dal consulente delle ricorrenti.
La giudicante condivide l’orientamento secondo cui la gratuita del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (…).
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, …deve essere condannata a restituire:
- in favore di … somma di € 20.003,54, oltre interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda, quindi dal 4 luglio 2025 sino al saldo;
- in favore di … la somma di € 19.793,32 oltre interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda, quindi dal 4 luglio 2025 sino al saldo;
- in favore di …. la somma di € 19.635,84, oltre interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda, quindi dal 4 luglio 2025 sino al saldo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Polizze assicurative nel TEG usura
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