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Corte di Cassazione, ordinanza 01 maggio 2026, ordinanza n. 12191:
«1a) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1283, 1418, 1419, 1421 c.c., artt. 117 e 120 del d.Igs. n. 385/1993».
Si invoca la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, sicché pure costui può sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica;
(…) L’eccezione di anatocismo attiene a questione di nullità, peraltro relativa a norme imperative, rilevabile ex officio [..].
Le conseguenti movimentazioni passive [..] emergono, per tabulas, dalle stampe di rigenerazione conti con staffe del conto. […].
Ogni diversa soluzione porta alla radicale inosservanza e falsa applicazione degli art. 1418, 1419 e 1421 […], ed ancora viola l’art. 117 Tub […], ed inoltre viola ed applica falsamente l’art. 2697, comma 2 c.c. [..]»;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Contratto autonomo di garanzia e norme imperative
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