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Corte di Cassazione 23 dicembre 2025, ordinanza n. 33748:
“La stipulazione da parte dell’obbligato principale di un contratto privo di forma scritta che preveda un tasso di interesse ultralegale non costituisce pattuizione contraria a norme imperative o con causa illecita (Cass., n. 20397/2017; Cass., n. 5044/2009), in quanto «la legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purché non usurari, ma chiede che siano determinati per iscritto» (Cass., n. 3326/2002).
La nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali consegue alla mancanza della forma scritta, imposta al contratto a pena di nullità (art. 1325, n. 4 cod. civ.), la cui mancanza ingenera nullità del contratto a termini del secondo comma dell’art. 1418 cod. civ., sotto il profilo del requisito della forma (scritta) prescritta dall’art. 1284, comma 3 cod. civ.
Si tratta di nullità diversa da quella per contrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.) o per illiceità della causa (art. 1418, secondo comma, cit.) in quanto relativa al requisito meramente strutturale della forma dell’accordo. 11.
Va così data continuità a Cass. n. 20397 del 2017, cui è conforme da ultimo Cass. n. 14945 del 2025, enunciando il seguente principio di diritto:
“nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Eccezioni formulabili dal garante
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