Tribunale di Firenze – contratti bancari – Contratto Autonomo di Garanzia – garante può eccepire l’anatocismo – Opponibilità della nullità per violazione del divieto di anatocismo – anatocismo bancario – interessi bancari – interessi anatocistici – Conto corrente – Onere probatorio a carico della Banca – staffe e rigenerazione archivio – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del mutuo – perizia su mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
Secondo il Tribunale Firenze, 08 giugno 2022 si è espresso circa le eccezioni che il garante può eccepire e i documenti contabili che la banca deve depositare per provare il credito.
“(…) va senz’altro evidenziato che l’inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario (…), per il quale residua la possibilità di eccepire la nullità per contrarietà a norme imperative del rapporto sottostante e più in generale l’abusività della richiesta del garantito con il rimedio dell’exceptio doli generalis”.
“(…) Il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, pertanto, può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.
(…) “Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità cui questo giudicante intende aderire è da escludersi l’efficacia probatoria delle cd. staffe e della rigenerazione archivio, trattandosi di documentazione formata esclusivamente per finalità contabili interne alla banca, senza alcuna garanzia di attendibilità e senza quella specificità e completezza ai fini della prova del credito propria degli estratti conto”.
Sintesi dell’articolo: garante può eccepire l’anatocismo



