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Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 180 dell’11.02.2025:
Ai fini della verifica dell’idoneità del contratto di mutuo – sul quale la banca ha fondato l’azione esecutiva – a costituire titolo esecutivo, risulta dirimente osservare, come la terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, ha segnato un significativo revirement giurisprudenziale – cui la Corte intende aderire – affermando il seguente principio di diritto: (…).
Alla luce del principio sopra riportato, occorre rilevare come nella fattispecie in esame, con il contratto del 13.4.2010 a rogito –, la ha concesso a titolo di mutuo alla l’importo di €. 2.800.000,00 che la mutuataria ha dichiarato di avere ricevuto rilasciandone quietanza (art. 1. Punto 2) e le parti hanno dato atto della riconsegna della somma mutuata all’istituto di credito (art. 2 punto 1.) costituendola in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento degli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata.
Al riguardo, nella citata sentenza n. 12007/2024, la Suprema Corte ha sottolineato che: “il deposito bancario ha natura di deposito irregolare e, di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di quest’ultimo di restituirla nella stessa specie monetaria: tale obbligo, nel caso in esame, viene indicato dalle parti come “svincolo” della somma depositata e risulta subordinato al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo (sostanzialmente, il consolidarsi della garanzia ipotecaria, nonché le altre condizioni specificamente indicate).
(…) Ne discende che il contratto di mutuo, privo della predetta documentazione integrativa nella forma richiesta, non costituendo titolo esecutivo, non poteva essere legittimamente posto a fondamento dell’atto di precetto notificato alla che, pertanto, è da reputarsi nullo, con conseguente invalidità del successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 31.05.2018 che ha dato inizio alla procedura esecutiva, oggetto di opposizione (Tribunale di Avezzano – RGE n. 88/2018).
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve quindi trovare conferma.
(…) La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l’appello;
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza di idoneo titolo esecutivo
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