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Corte di Cassazione, 15 novembre 2025, ordinanza n. 30174:
“La Corte distrettuale ha ritenuto che la disposizione contrattuale non conferisse alla banca la facoltà di disporre del bene offerto in pegno tout court a estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite, dato che condizionava questa facoltà alla sussistenza del presupposto del previo inadempimento delle obbligazioni garantite, presupposto che nel caso di specie, caratterizzato dall’estinzione anticipata del mutuo concesso, non ricorreva.
Una simile statuizione è pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui ciò che rileva – ai fini della qualificazione del pegno come irregolare – è la facoltà di disposizione del libretto di deposito bancario costituito in garanzia immediatamente attribuita alla banca, perché solo in questo caso è possibile affermare che la banca abbia legittimamente acquisito la somma, con la conseguenza che, in presenza dei presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, la costituzione del pegno non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 l. fall. e non è, pertanto, assoggettabile a revocatoria fallimentare (v. Cass. 16618/2016, Cass. 7563/2011, Cass. 14067/2008, Cass. 3794/2008, Cass. 5845/2000).
La Corte d’appello ha escluso che l’attribuzione di una simile facoltà vi fosse stata con riferimento alle evenienze che caratterizzavano la fattispecie in esame (estinzione anticipata piuttosto che inadempimento), e l’assunto corrisponde ad un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, né sotto il profilo della portata della clausola contrattuale, né con riguardo alla verifica che le circostanze da cui dipendeva la facoltà di disposizione del libretto di deposito bancario costituito in garanzia si fossero in effetti verificate.
Del pari, non è possibile porre in contestazione, secondo il canone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa), l’accertamento di merito in ordine al fatto che il presupposto dell’inadempimento, previsto dalla clausola contrattuale n. 5, non ricorresse (neanche in parte) nel caso di specie”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Pegno irregolare su libretto
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