Tribunale di Vallo della Lucania e contratti bancari – Opposizione all’esecuzione del garante obbligato – Contratto autonomo di garanzia – Cessione in blocco ex art. 58 TUB – Opposizione all’esecuzione – Sospensione – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 06 dicembre 2021 si è occupato di fideiussioni e cessione del credito in blocco.
“(…) in ordine alla carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente per estinzione del credito, giacchè i contratti stipulati dallo andavano qualificati come contratti autonomi di garanzia, le argomentazioni di controparte confliggerebbero con il dettato normativo in quanto, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile.”
(…) non può essere qualificata come contratto di fideiussione, con conseguente applicazione della disciplina codicistica prevista dagli artt. 1936 e seguenti c.c. he consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, bensì quale contratto autonomo di garanzia.
(…) Per la Suprema Corte l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (…)”.



