Tribunale di Treviso e leasing, fideiussione, Prescrizione del credito per il fideiussore, fallimento e fideiussore, perizia econometrica mutuo, perizia in difesa del fideiussore
Tribunale di Treviso, sentenza del 07 maggio 2026, sentenza n. 588:
Prescrizione verso il fideiussore: cosa ha deciso il Tribunale di Treviso
“Il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto del 15 ottobre 2024 (doc. n. 10) ed il decreto ingiuntivo è stato notificato al Presotto in data 1/09/2025.
La domanda di insinuazione al passivo del fallimento di Presotto Impianti s.r.l. ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti protrattisi dalla proposizione della domanda (19/07/2016) fino alla chiusura della procedura concorsuale (15/10/2024).
E questo effetto, considerato che si verte in tema di obbligazioni solidali ex art. 1944, comma 1, c.c., si è prodotto anche nei rapporti tra la creditrice Claris Leasing s.p.a. ed il fideiussore e coobbligato solidale … a norma dell’art. 1310, comma 1 c.c.
La decisione: cosa cambia per il fideiussore
Dalla chiusura del fallimento, pertanto, ha avuto inizio nei confronti dell’odierno opponente la decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale, interrotto con la proposizione del ricorso monitorio.
Queste considerazioni valgono anche per il credito per interessi, attese l’unicità dell’allegazione di pagamento dei canoni di leasing e degli oneri accessori e la conseguente non applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (peraltro qui dedotta in termini estremamente generici)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione del credito per il fideiussore
Articoli correlati:
Tribunale di Padova, 23/01/2026: Fideiussore “a prima richiesta” è un consumatore


