Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – Capitalizzazione composta inclusa nel TEG – usura – capitalizzazione interessi – rilevanza TEG – anatocismo bancario – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del conto corrente – perizia su conto corrente – perizia anatocismo – perizia usura
La Corte di Cassazione, 14.02.2022, ordinanza n. 4378, ha stabilito che “la verifica oggettiva del rispetto del tasso soglia, al momento della stipula del contratto, richiede di calcolare il costo complessivo sulla base delle varie condizioni economiche pattuite, ossia va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito e non i singoli tassi semplici indicati in contratto.
Siccome “i tassi di riferimento pubblicati trimestralmente da Banca d’Italia sono tassi effettivi, ossia tengono conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, mentre il tasso di riferimento riportato nel contratto è un tasso nominale … per la verifica superamento del tasso soglia al momento della pattuizione contrattuale (cd. usura originaria) è stato quindi necessario procedere con la capitalizzazione del tasso di interesse nominale applicato dalla Banca, per disporre così di un dato “effettivo” e quindi confrontabile con il tasso soglia”;
“i tassi soglia, oltre ad essere tassi effettivi, vengono calcolati aggiungendo uno spread al TEGM (tasso effettivo globale medio) per categoria di operazione omogenea e che il TEGM è una media di tutte le remunerazioni medie applicate dalle banche in un determinato trimestre e per una determinata categoria di operazioni (…).
“(…) Questo, appunto, è stato, nella specie, il metodo applicato dal c.t.u., il quale (come si ricava dagli ampi stralci della sua relazione riprodotta nel controricorso del Fallimento CMB Telai s.r.l.), nella verifica del TEGM, ha conteggiato la CMS non in sé considerata, ma nella sua percentuale di eccedenza rispetto al tasso soglia, avendo verificato che, nel caso concreto, la CMS, pattuita e sempre applicata agli utilizzi sia intra fido sia extra fido, è venuta a costituire, di fatto, proprio “remunerazione sostanzialmente coincidente con l’interesse”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Capitalizzazione composta inclusa nel TEG



