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Tribunale Ancona, sentenza n. 1312 del 21 luglio 2025:
“Sul Contratto di Finanziamento:
(…) La tipologia di contratto in esame, appunto nel modello informato da tasso variabile che non consente di predeterminare la quantità degli interessi (come avviene nei contratti a tasso fisso), incorre in problematica per quanto attiene l’individuazione del prezzo dell’operazione finanziaria.
Come si vedrà oltre non quanto alla determinatezza e determinabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c., ma quanto al requisito formale che, a mente dell’articolo 117 c. 4 e 7 del t.u.b, è così strutturato:
“4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
II contratto, quindi, deve indicare in forma scritta il prezzo del contratto.
II tasso in questione è scritto in contratto quale tasso annuo nominale (TAN) ed esprime (o dovrebbe) il prezzo dell’operazione finanziaria in misura percentuale rispetto al capitale mutuato, su base annua.
II piano di ammortamento alla francese o con quote di capitale crescenti, come detto utilizzabile anche nei mutui a tasso variabile, può essere sviluppato tanto nel regime della capitalizzazione semplice quanto in quello della capitalizzazione composta, producendo quantità di interessi differenti a parità di tasso annuo nominale indicato in contratto (TAN).
Ci si interroga quindi sulla validità, ai sensi dell’art. 117 del Tub, di un patto che indichi soltanto il tasso annuo nominale, omettendo la precisazione del regime di capitalizzazione da adottare in sede di rimborso.
II tutto anche in considerazione del fatto che il contratto non reca pattuizione sul tasso effettivo, il TAE, il quale esprime (rispetto al TAN) l’incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime di capitalizzazione semplice quando i pagamenti sono previsti con cadenza infrannuale.
Se il regime finanziario adottato modifica, in melius od in peius per il cliente, il costo dell’operazione finanziaria andando ad incidere sull’ammontare degli interessi, logico corollario è che esso ha attitudine a condizionare il prezzo del contratto, circostanza, questa, che ne impone una contrattazione formale (vedasi comma 4 art. 117 tub).
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/24 che si è occupata del mutuo con ammortamento alla francese non risolve la questione che qui occupa, in quanto la Suprema Corte ha analizzato la diversa ipotesi di mutuo a tasso fisso, con menzione del capitale da rendere, del numero e della cadenza delle rate, con indicazione sia del TAN che del TAE e con il piano di ammortamento allegato avente specifica indicazione per ogni rata dell’importo della quota capitale e della quota interessi.
(…) Nella giurisprudenza di merito è in atto anche per i mutui a tasso variabile l’adozione dei principi affermati dalle S.U. per i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento allegato, parificando negli effetti i due modelli contrattuali di prestito.
(…) Nel mutuo a tasso variabile la semplice lettura del piano di ammortamento non consente allora di apprezzare il monte interessi, causa la mobilità del parametro che informa il saggio d’ interesse.
(…) Tutt’altro aspetto, da analizzarsi invece da diverso versante, è quello della eventuale violazione dei precetti imposti dal 117 Tub in punto di accordo sul prezzo del contratto.
La conoscibilità tecnico-matematica del prezzo pertiene alla determinatezza del contratto ex art. 1346 c.c.
La modalità di pattuizione deve rispondere, nei contratti bancari, all’art. 117 del Tub più che all’art. 1284 c.c.
Occorre allora affermare che valido è un accordo sul prezzo in quanto rispetti il canone di legge, che non è quello della “sola” forma scritta (ex art. 1284 c.c.) ma quello della forma informativa, in ossequio al comma 4 del 117 t.u.b.
(…) Se la forma del 117 del t.u.b. costituisce lo strumento che il Legislatore ha individuato per superare le asimmetrie informative tra contraenti, il regime finanziario del piano di ammortamento, che influisce sul prezzo, non può essere pattuito in forma indiretta attraverso l’allegato ed anonimo piano di ammortamento.
Si rende allora necessaria la specificazione del regime finanziario adottato od, in alternativa, la indicazione del TAE – tasso annuale effettivo – da cui desumere gli effetti dell’adozione della capitalizzazione composta sui pagamenti infrannuali (se il mutuo è informato dal regime di capitalizzazione semplice il TAN ed il TAE coincidono, mentre nel regime della capitalizzazione composta il TAE è superiore al TAN).
In conclusione, dovendo dare lettura delle riferite pronunce della Suprema Corte in coerenza con il sistema normativo, deve ritenersi che il fondamentale requisito del tasso effettivo deve essere individuato nel TAE, tasso effettivo annuo, che, tuttavia, non è presente nel contratto di finanziamento in disamina, così come in contratto non è specificato il regime finanziario adottato, regime finanziario che il ctu ha individuato in quello a capitalizzazione composta.
(…) La nullità della forma è espressamente prevista ex artt. 1418 e 1325 c.c., andando a colpire nel caso delibato soltanto le clausole determinative del prezzo (nullità parziale ex art. 1419 c.c comma 2 con l’etero integrazione degli interessi di cui al comma 7 del 117 Tub).
Per il conto corrente:
(…) il quarto comma dell’art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere richiesto dalla banca, disposizione questa sicuramente riferibile anche alla CMS. Analizzando il contratto di c/c allegato si nota come esso riporta la dicitura “Commissione trimestrale di massimo scoperto: 1,00000%” senza alcuna definizione esplicativa contenuta all’interno del testo contrattuale che dia conto del metodo di calcolo e della base di calcolo applicata per la sua quantificazione, ovverosia se essa sia individuata sul picco massimo raggiunto nei 30 giorni, oppure sulla media dell’utilizzo dei 30 giorni oppure sulla massima esposizione all’intero dei 30 giorni che si sia prolungata per un determinato periodo minimo (prassi negoziali di modalità operativa riscontrate dalla giurisprudenza), menzionandosene soltanto la misura percentuale.
È evidente come siffatta previsione contrasta con il principio di determinatezza e specificità che consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo a tasso variabile e capitalizzazione composta – Necessaria l’indicazione del TAE
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