Tribunale di Padova, contratti bancari, indeterminatezza del piano di ammortamento, sostituzione con la capitalizzazione semplice, mutuo con ammortamento alla francese, anatocismo mutuo alla francese, indeterminatezza calcolo della rata, indeterminatezza della capitalizzazione, mancata pattuizione del regime della capitalizzazione composta, regime di capitalizzazione semplice e mutuo
Secondo il Tribunale di Padova, sentenza n. 605 del 14.04.2025:
“Ebbene, per quanto la Suprema Corte nella sentenza citata affronti la tematica dell’ammortamento alla francese, gli argomenti giuridici spesi, imperniati sul necessario presupposto di determinatezza delle previsioni contrattuali di contenuto economico, risultano direttamente applicabili alla fattispecie concreta.
(…) L’opponente quindi si duole del fatto che il contenuto dei contratti non consenta di ricostruire al momento della pattuizione quale sia la somma complessiva da restituire al mutuante ed in particolare quale sia l’ammontare degli interessi debitori, sul presupposto che l’ammontare degli oneri dovuti muta a seconda che, fermo l’ammortamento alla francese, la capitalizzazione applicata sia semplice o composta.
(…) Effettivamente va evidenziato che entrambi i contratti di mutuo all’origine della pretesa (doc.ti n. 4 e n. 6 fascicolo monitorio) risultano privi di quel corredo informativo minimo che avrebbe consentito al mutuatario di ricostruire esattamente la modalità di addebito degli interessi debitori: è vero che il piano di ammortamento non configura un elemento informativo necessario del contratto, ma – in assenza di altre precisazioni nei contratti in ordine alla modalità di maturazione e costruzione del debito per interessi – il documento avrebbe consentito di ricostruire l’ammontare delle rate distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti.
Nel caso concreto infatti ai due mutui era allegato un piano di ammortamento che conteneva l’indicazione della sola componente di capitale ma nulla indicava in ordine all’ammontare della rata e quindi non consentiva di desumere il totale degli interessi dovuti: come evidenzia lo stesso opponente, manca anche l’indicazione dell’ammontare della prima rata, che avrebbe consentito di costruire le rate successive.
Ciò, peraltro, nonostante l’art. 1 di entrambi i contratti faccia riferimento ad un piano di ammortamento allegato sub A, che riporti l’indicazione per ciascuna rata sia della quota di capitale che della quota di interessi dovuti.
(…) Cosicché deve concludersi sul punto nel senso che i due contratti di mutuo non contenevano il corredo informativo minimo per consentire la ricostruzione degli oneri dovuti dalla debitrice.
(…) “la situazione di fatto analizzata nella presente causa è ben diversa dal caso concreto esaminato dalla Suprema Corte, ove il contratto di finanziamento (come desumibile dalla parte motiva e dall’argomentare della Cassazione) riportava oltre all’importo erogato e alla durata del prestito, l’indicazione “del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”: nel caso di specie si è già detto che non vi è alcuna indicazione in ordine alla composizione delle rate di rimborso e tantomeno alla “ripartizione per quote di capitale e di interessi”.
In conclusione sul punto, emerge l’indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato con conseguente nullità della pattuizione ai sensi dell’art. 1346 c.c. (“l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”): questione di nullità che, per quanto rilevabile officiosamente, è stata sollevata ritualmente dalla parte in giudizio nel momento in cui lamenta l’indeterminatezza degli oneri.
Ne consegue l’applicazione dell’art. 117/VII tub per violazione del comma quarto della medesima disposizione.
È stato quindi incaricato il ctu di ricostruire entrambi i rapporti di finanziamento secondo il regime di ammortamento alla francese, previa sostituzione dell’interesse debitorio contrattualizzato col tasso nominale minimo dei BOT, con un doppio conteggio che valorizzasse sia la capitalizzazione semplice che quella composta: va peraltro chiarito in questa sede che, nel momento in cui il contratto nulla precisi in proposito, la capitalizzazione da applicare è quella semplice, che riduce gli oneri dovuti dal mutuatario.”
(…) Concludendo, essendo stato ricostruito un debito nettamente inferiore alla somma ingiunta, il decreto ingiuntivo n…va revocato e Parte …. va condannato a pagare a …. la somma di € 14.713,42 (…)”.