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Tribunale di Brescia, 31 ottobre 2025:
“Rilevato che è pacifico tra le parti che il costo della polizza assicurativa non è stato compreso nel calcolo del TAEG come indicato nel contratto;
ritenuto che, alla luce del più recente arresto della Suprema Corte con riguardo alle spese da considerare nella determinazione del TAEG, quanto sopra ponga seri dubbi in merito alla corretta indicazione contrattuale di tale dato;
rilevato che, vertendosi in tema di contratti conclusi dal consumatore, l’errata indicazione del TAEG soggiace alla disciplina di cui all’art. 125 bis TUB;
ritenuto che, in considerazione di quanto sopra, non sussistano i presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo
(…) Quanto alle istanze istruttorie dispone procedersi a CTU sul seguente quesito: “letti gli atti ed i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione in conformità a quanto statuito da C. Cass. 3086/22:
1) verifichi il CTU se il TAEG indicato nel contratto sia conforme alle pattuizioni contrattuali;
2) qualora il TAEG indicato in contratto sia difforme da quello ricalcolato, previa applicazione del disposto dell’art. 125 bis comma 7 TUB, determini:
- a) l’importo eventualmente dovuto a parte opposta alla data della risoluzione del contratto;
- b) l’importo eventualmente dovuto a parte opposta alla data di deposito del ricorso monitorio e alla data odierna”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: TAEG difforme dal TAEG contrattuale
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