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20 Aprile 2026

Tribunale di Napoli, sentenza del 31/01/2025: Mutuo: Indeterminatezza per mancata pattuizione della capitalizzazione composta: Riduzione del debito di € 99.870,65

Studio Caliendo
lunedì, 17 Marzo 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Napoli, sentenza del 31/01/2025: Mutuo: Indeterminatezza per mancata pattuizione della capitalizzazione composta: Riduzione del debito di € 99.870,65

Omessa indicazione della capitalizzazione composta

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Tribunale di Napoli, sentenza del 31 gennaio 2025:

“l’eccezione di prescrizione, anch’essa va rigettata.

(…) in applicazione del principio di cui all’art. 1310 c.c. secondo cui “gli atti con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori”.

(…) L’analisi del CTU è poi proseguita verificando se in concreto, il meccanismo di ammortamento abbia determinato una non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Rispetto a tale verifica il CTU ha constatato che la previsione del rimborso del prestito attraverso rate con cadenza infrannuale (trimestrali), abbia dato luogo ad un regime composto degli interessi.

Ciò nondimeno, la circostanza non darebbe luogo ad un’ipotesi di anatocismo vietato, ma assume rilevanza sotto il diverso profilo della mancanza di chiarezza e trasparenza dell’operazione contrattuale in danno del mutuatario.

Si legge al riguardo nell’elaborato:

“Del pari lo scrivente ha precedentemente illustrato che il piano d’ammortamento alla francese adottato dalla Banca per la nominata operazione finanziaria possa essere elaborato tanto in regime di capitalizzazione composta degli interessi quanto in regime semplice.

Di tale regime non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. … e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l’effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori.

Orbene, a parere del ctu, tali carenze non portano necessariamente a ravvisare profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali (…).

Tuttavia è convinzione dell’ausiliario che se l’ammortamento del mutuo può essere strutturato tanto in regime semplice che composto, con oneri differenti a carico del debitore, l’espressione del regime finanziario adottato rappresenta una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito.

La Banca mutuataria (…) si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati; per cui il regime di capitalizzazione composto adottato per l’ammortamento del finanziamento che ci occupa, potrà essere ritenuto legittimo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera CICR 2000, solo in presenza di accettazione espressa della relativa clausola.

Per quanto sopra lo scrivente ritiene che il finanziamento (…) risulta viziato da una non consentita capitalizzazione composta degli interessi, il cui effetto ha provveduto a sottrarre dal saldo finale dell’importo addebitabile al mutuatario alla data di risoluzione del contratto, per come alle risultanze contabili di cui alla tabella 3”.

“A tal proposito il sottoscritto ha evidenziato che anche la Banca d’Italia, a ulteriore riprova del duplice regime finanziario, semplice o composto, impiegabile dagli istituti di credito per l’elaborazione del piano di ammortamento, nello schema-tipo di documento di sintesi specificamente predisposto per i contratti di mutuo (allegato 4B alle norme di trasparenza) ha precisato, alla nota 5, che “se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”. cfr doc. n. 27 CTP di parte opponente.

Lo scrivente ha inoltre dimostrato che il regime composto degli interessi applicato all’ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore.

(…) Il parziale accoglimento dell’opposizione, che ha determinato una consistente riduzione della debitoria residua alla data del precetto (da € 174.448,31 ad € 117.810,05) giustifica la condanna della parte opposta al rimborso delle spese di lite, ivi incluse le spese di CTU (…)

in parziale accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, dichiara l’inefficacia parziale del precetto limitatamente alla somma eccedente l’importo di € 99.870,65, come meglio specificato in parte motiva”.

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