Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e contratti bancari, Piano di ammortamento in regime semplice, ricalcolo del piano in capitalizzazione semplice, applicazione del tasso BOT minimo, finanziamento in regime composto, mancanza del piano di ammortamento, regime composto ed interessi composti, perizia econometrica finanziamenti, perizia econometrica credito al consumo, anatocismo su piano di ammortamento alla francese, esperto in contenzioso bancario, indeterminatezza piano di ammortamento alla francese, anatocismo bancario
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 17.10.2025 sentenza n. 3201
“Ciò posto, con specifico riferimento all’accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati dalla finanziaria, come denunciata con l’atto di opposizione, il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici.
Ebbene il CTU, dopo aver analizzato il contratto di prestito con delega di pagamento stipulato in data 08/05/2008 dal Sig. … presso di importo nominale pari ad € 51.240,00, nonché tutta la documentazione presente agli atti, pur non rinvenendo l’applicazione di tassi usurari da parte della opposta, ha comunque nello specifico riscontrato:
2) l’assenza dell’indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione delle rate, nonché del piano di ammortamento.
Nel contratto esaminato non risultano specificate le modalità di composizione della rata in quota capitale e quota interessi e non risulta allegato il piano di rimborso:
in assenza di un consapevole assenso del mutuatario, il pagamento della rata, nell’applicazione dell’art. 1337 c.c. ed in un rigoroso rispetto del principio che sottende l’art. 1194 c.c., non può che essere rivolto alla quota capitale in scadenza e agli interessi semplici resi liquidi ed esigibili con essa;
3) il vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto, in violazione dell’art. 117 TUB, comma IV;
4) in assenza delle condizioni previste dall’art. 117 TUB, appare scontato il regime semplice dell’art. 821 c.c.
La penalizzazione riveniente dalle diverse condizioni applicate senza l’esplicito assenso del mutuatario configura la violazione dell’art. 1195 c.c.;
5) il monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali risulta determinato nel regime composto, anziché in regime semplice, includendo quindi la lievitazione esponenziale degli interessi.
La conseguente maggiorazione della rata nel regime composto, corrispondente all’effetto anatocistico, configura la violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e/o;
6) la violazione dell’art. 1284 c.c. che stabilisce il prezzo del finanziamento dato dal rapporto proporzionale al tempo degli interessi rispetto al capitale finanziato.
Tale prezzo corrisponde all’ammontare dell’obbligazione accessoria calcolata in regime semplice, mentre il valore incluso nella rata determinata in regime composto corrisponde ad un tasso ex art. 1284 c.c. più elevato.
In altri termini, al valore della rata quantificata in regime composto, e dell’inclusa obbligazione accessoria, corrisponde un effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., in ragione proporzionale espresso dal regime semplice, difforme e più alto del tasso indicato in contratto”.
In considerazione delle succitate irregolarità riscontrate, il CTU ha dunque provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento con l’applicazione del tasso BOT minimo emesso nei 12 mesi precedenti la data di stipula del contratto, in regime di capitalizzazione semplice.
(…) Stante tuttavia l’accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto, essendo stato accertato un credito di € 27.323,78 a fronte di un’ingiunzione per € 46.079,97 (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Piano di ammortamento in regime semplice
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