Corte di Cassazione e contratti bancari, mancata consegna dei contratti di conto corrente bancario, richiesta dei contratti bancari, onere della prova dei conti correnti, diritto ad ottenere copia del contratto, art. 119 tub, art. 117 tub, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica conto corrente, verifica conto corrente, documentazione contrattuale, obbligo consegna documentazione, anatocismo bancario, cms nulle, violazione della Delibera CICR 2000
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1137 del 19 gennaio 2026:
Tuttavia, nel presente caso, dalle difese delle parti e dalle conclusioni dell’originario atto di citazione emerge che il cliente aveva chiesto ex art. 119 TUB la consegna dei contratti e degli e/c;
la Banca (come dalla stessa riferito nelle sue difese) ha rifiutato la consegna opponendo il limite temporale dei dieci anni;
il cliente ha ripetuto l’istanza ex art. 210 nell’ambito processuale;
la Banca non ha prodotto in giudizio detta documentazione (senza neppure provare l’avvenuta originaria consegna dei contratti).
Pertanto, la mancata produzione in giudizio dei contratti è da addebitare alla Banca, considerato che, ai sensi di Cass. civ., sez. 1, 5/1/2026 n. 251, la consegna di copia del contratto corrisponde ad un diritto di credito del cliente e che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell’art.119 TUB, comma 4.
(…) 2.2) In ogni caso, quanto alla questione dell’affidamento, va rammentato che in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
(…) Per quanto riguarda il tasso ultralegale, affermare che vi fosse previsione scritta dello stesso costituisce mera confutazione del giudizio di fatto, che è invece nel senso della mancanza di prova di tale patto.
Riguardo all’anatocismo, è richiesto lo specifico patto scritto, non essendo sufficiente la mera ottemperanza alla delibera CICR (così da ultimo Cass. civ., sez. I,14/10/2025, n. 27460”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata consegna dei contratti bancari
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