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Corte di Appello di Lecce, 09 maggio 2024:
“Il Collegio – melius re perpensa – condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta, che rispecchia un orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, (…) sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.
Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”.



