Corte di Cassazione – contratti bancari – conto ordinario e conto anticipi – Conto corrente – rideterminazione del saldo c/c ordinario – conto anticipi – storno competenze girocontate
Corte di Cassazione, 14 febbraio 2024, ordinanza n. 4067:
“(…) Tutto ciò significa che l’approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente.
(…) Nella fattispecie dedotta in giudizio si dibatteva, dunque, della legittimità, o non, anche della quantificazione degli importi a titolo di “competenze” del conto anticipi girocontate sul conto corrente ordinario il pagamento del cui saldo era stato invocato dalla banca.
(…) la motivazione dell’impugnata sentenza, (…), si rivela affatto coerente con i principi tutti fin qui esposti, avendo chiarito (…) che «La documentazione offerta in primo grado dalla banca opposta consentiva [ … ] al c. t. u. di ricostruire le poste debitorie relative al conto principale ed al tribunale di valutare la conformità alle condizioni contrattuali pattuite per il conto corrente ordinario [ … ].
La circostanza che negli estratti del c/c risultassero accreditate le somme anticipate sul conto satellite e che tali poste venissero conteggiate dal c. t. u. non contrasta con il rilievo circa l’assenza degli estratti del conto anticipi e con la decisione di non conteggiare le relative competenze: la posta registrata quale anticipazione concessa dalla banca al cliente non è stata contestata nei termini dell’art. 1832 c. c. e dunque deve ritenersi ormai definitivamente opponibile al cliente in difetto di qualsiasi allegazione circa l’invalidità del relativo titolo; diverso è il discorso circa l’ammontare delle competenze che derivano dall’operazione di anticipazione, le quali non possono essere determinate al tasso applicato in assenza di prova della relativa pattuizione (…)
(…) Attraverso la consulenza tecnica espletata nel presente grado, le cui risultanze superano anche le contestazioni mosse con il terzo motivo d’appello circa l’asserita erronea lettura dei dati contabili, è stato ricostruito il saldo del rapporto di c/c al tasso legale fino al 9-04-08, al tasso contrattuale per il periodo successivo, senza capitalizzazione, con esclusione delle spese e commissioni non previste espressamente in contratto (ivi comprese le c.m.s.) ed escludendo le competenze derivanti al conto anticipi per le ragioni già espresse dal primo giudice.
Invero, la mancata produzione del contratto anticipi impedisce la determinazione degli interessi nel medesimo stabiliti e l’individuazione delle commissioni e spese, come già rilevato dal c.t.u. in primo grado”.



