Corte di Appello di Palermo e contratti bancari, saldo zero e conto corrente, saldo zero e produzione estratti conto, perizia econometrica conto corrente, documentazione bancaria, conservazione della documentazione ultradecennale, estratti conto scalari e giornalieri, onere della prova su conto corrente, saldo zero, saldo rettificato, esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo e usura bancaria, accertamento negativo del credito con domanda riconvenzionale dell’opponente
Corte di Appello di Palermo, 05 novembre 2025, sentenza n. 1601:
- Il fatto.
La Corte di Appello di Palermo, in data 05/11/2025 ha emesso la sentenza n.1601, i in cui gli appellanti avevano contestato la mancata appostazione a zero del saldo debitore iniziale della sentenza di primo grado emessa in un giudizio di accertamento negativo del credito con domanda riconvenzionale dell’opponente.
Con l’atto di appello si contestava la mancata appostazione a zero del saldo debitore iniziale dell’estratto conto, la parziale produzione documentale per mancato rilascio della documentazione richiesta ex art. 119 Tub, della invalidità dell’apercredito non confortato da precipuo contratto.
- Non va posto a zero il saldo iniziale debitore nell’accertamento negativo del credito con domanda riconvenzionale dell’opponente, se questi non produce gli estratti conto integrali.
La sentenza in commento -evocando precedente cass.n.26916/2023 – ha chiarito con precisione esemplare che nel giudizio di accertamento negativo del credito l’onere della prova grava sull’istante.
Resta gravato dell’onus probandi la Banca convenuta ove mai formuli domanda riconvenzionale.
Nello specifico, la mancanza di taluni estratti conto intermedi non è stata considerata dalla Corte come condizione per rigettare la domanda della società correntista (Cass. 13.1.2021, n. 450 e 17.4.2020, n. 7895, Cass. 4.4.2019, n. 9526; Cass. 4.2.2020, n. 2435) e la lacuna è stata risolta disponendo una Ctu che avrebbe dovuto utilizzare per i periodi intermedi privi di estratti conto “il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”.
- La Banca non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione decennale delle scritture.
La Corte adita, ha rinvenuto che la società correntista opponente e poi appellante non aveva prodotto alcuni trimestri degli estratti conto pur indicati nella richiesta alla Banca ex art. 119 Tub precisando che l’area temporale di conservazione della documentazione bancaria che investe l’art 119 Tub resta quello delle operazioni degli ultimi dieci anni a far data dall’ultima registrazione.
Fa di più l’autorevole Corte puntualizzando che la limitazione temporale di conservazione, corrisponde ad un principio generale ex art.2220 c.c. e che, in quanto principio generale, trova applicazione anche per i contratti conclusi ante Tub ed ante L. 154/1992, pertanto la condicio che l’obbligo di conservazione sia previsto per un periodo limitato di tempo fa sì che la Banca non possa essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
FONTE: Diritto del Risparmio
SINTESI DELL’ARTICOLO: Saldo zero ed estratti conto
Articoli correlati:



